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[1]I posti accantonati a norma del precedente articolo saranno conferiti mediante concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra.
[2]A tale concorso potranno prendere parte, purche' in possesso dei requisiti necessari, prescindendo da quello del limite di eta':
[3]1° coloro che si trovino sotto le armi nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove scritte di uno dei concorsi ordinari che saranno indetti durante la guerra attuale, ovvero non possono presentare domanda di ammissione al concorso o raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, e che, inoltre, possiedano secondo le vigenti disposizioni, alla data del bando del concorso ordinario e a quella stabilita per la presentazione delle domande di ammissione, tutti i requisiti necessari per parteciparvi;
[4]2° coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'attuale conflitto almeno per un anno, e che, inoltre, alla data del bando del primo concorso successivo al loro congedamento e a quella stabilita nel bando stesso per la presentazione delle domande di ammissione possiedano secondo le vigenti disposizioni tutti i requisiti necessari per parteciparvi.
[5]Qualora il primo concorso successivo al congedamento sia quello stesso indicato nel primo comma del presente articolo, sara' richiesto per l'ammissione anche il requisito relativo al limite di eta';
[6]3° i candidati che erano stati ammessi ai concorsi indetti con i decreti del Ministro per la grazia e giustizia del 12 febbraio 1936-XIV e del 13 ottobre 1937, e che non hanno potuto sostenere le prove scritte perche' richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, ad eccezione di coloro che sono stati congedati prima della pubblicazione del bando relativo al concorso di cui al n. 4;
[7]4° i candidati ammessi al concorso indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, i quali, trovandosi sotto le armi alla data dell'espletamento delle prove scritte, non vi hanno partecipato;
[8]5° i candidati che hanno preso parte al concorso di cui al n. 4, ma per il risultato dell'esame non possono conseguire la nomina a notaio, quando sussistano nei loro confronti le condizioni stabilite dal successivo art. 7 relativamente al servizio militare prestato durante la guerra attuale. Per coloro che non hanno superato le prove scritte, le condizioni anzidette devono riferirsi a1 periodo tra il 10 giugno 1910-XVIII e la data delle prove stesse.
Testo in vigore dal 23 marzo 1943 al 5 giugno 1946
