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Sono abrogate le disposizioni dell'art. 33 del Regio decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953 e dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito in legge con la legge 11 maggio 1936-X1V, n. 889.
Testo in vigore dal 23 marzo 1943 al 22 dicembre 2008
