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[1]I mutilati e gli invalidi della guerra attuale, che nel concorso indetto con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII hanno conseguito in ciascuna delle prove scritte il minimo richiesto per l'approvazione ma non sono stati ammessi alle prove orali, potranno sostenere tali prove nel primo concorso successivo alla entrata in vigore della presente legge, salvo l'applicazione delle norme contenute negli articoli 2 e 4 circa la partecipazione al concorso riservato.
[2]In caso di esito favorevole dell'esame, e purche' la votazione complessiva delle prove scritte ed orali non sia inferiore a quella minima richiesta per l'idoneita', gli stessi candidati verranno compresi in base a tale votazione nella graduatoria del concorso nel quale avranno sostenuto le prove orali.
Testo in vigore dal 23 marzo 1943 al 5 giugno 1946
