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[1]La meta' dei posti di notaio che risulteranno disponibili per il conferimento mediante concorsi per esame dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della guerra attuale, sara' riservata a favore di coloro che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'art. 2.
[2]Questa disposizione non si applica ai posti che siano conferiti in base al conorso, indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939 o per effetto di quanto e' stabilito nel successivo art. 7.
Testo in vigore dal 23 marzo 1943 al 5 giugno 1946
