Art. 5
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[1]E' data facolta' al Governo del Re di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni legislative concernenti la imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Facta - Raineri.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
