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[1]Pei prodotti contenenti zucchero, ammessi, quando sono esportati, alla restituzione in misura fissa, della imposta interna di fabbricazione per lo zucchero di prima classe, saranno con decreto Reale stabilite le somme da restituire dal 1° luglio 1911 in base alle nuove graduali aliquote.

[2]Quando i fabbricanti lo domandino, ovvero quando l'Amministrazione lo reputi opportuno, potra' per i prodotti suindicati accordarsi invece la restituzione della imposta in ragione della effettiva quantita' di zucchero esistente in ciascun prodotto ed accertata mediante analisi chimica.

[3]Con decreto Reale potranno essere ammessi altri prodotti alla restituzione, quando siano esportati, della imposta sulla fabbricazione dello zucchero con le norme da stabilirsi nello stesso decreto.

Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;547~art3 · fonte del testo

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