Art. 2
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Nel caso d'incendio, o, comunque, di perdita per forza maggiore, di zucchero esistente in magazzino vincolato alla finanza, e' accordato lo sgravio della imposta sulla quantita' di prodotto, di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
