Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. 2924 parole tolte in 100 capoversi.

tolto: Gli articoli 7, 11, 28 e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero, con l'aggiunta degli articoli 5-bis, 7-bis, 10-bis, 13-bis, 13-ter, 13 quater, 16-bis, 32-bis, 33-bis, 33-ter e 38-bis.

tolto: Art. 5-bis.

tolto: Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia d'infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti che si riferiscono alla liquidazione o pagamento d'indennita' o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidita' o vecchiaia.

tolto: Art. 7.

tolto: E' istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un commissariato nel quale e' concentrato tutto cio' che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

tolto: Il commissariato dell'emigrazione e' composto di un commissario generale e di tre commissari.

tolto: I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianita' che avrebbero conseguito se vi fossero ritirati.

tolto: Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

Mostra gli altri 92 capoversi cambiati

tolto: Pero', per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sara' scelto tra gl'impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonche' gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.

tolto: Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtu' degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonche' degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sara' provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

tolto: Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle Amministrazioni dello Stato.

tolto: Art. 7-bis.

tolto: E' istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:

tolto: a) del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;

tolto: b) di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;

tolto: c) del direttore dell'ufficio del lavoro;

tolto: d) del direttore generale del Banco di Napoli;

tolto: e) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;

tolto: f) di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle Societa' di mutuo soccorso;

tolto: g) di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.

tolto: I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

tolto: Il regolamento determinera' le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere f) e g), come pure determinera' le modalita' per la rinnovazione del Consiglio, le indennita' dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.

tolto: Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di piu' Ministeri.

tolto: Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinera' pure le norme per la rinnovazione di esso.

tolto: Art. 10-bis.

tolto: Nelle Provincie dove istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal R. Commissariato piu' conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli istituti menzionati.

tolto: Art. 11.

tolto: Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un R. commissario che deve appartenere al corpo dei medici della R. marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, e' affidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal regolamento. I medici della Regia marina destinati in servizio di emigrazione; pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del commissariato.

tolto: Essi sono retribuiti sul fondo dell'emigrazione, nella cui Cassa il vettore dovra' versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi si di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.

tolto: Ove, per deficienza di medici della marina militare non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sara' provveduto nei modi determinati dal regolamento.

tolto: I Regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggieri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del regio commissario viaggiante abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi e' obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio nella misura che verra' determinata dal regolamento.

tolto: I verbali dei regi commissari fanno fede in giudizio per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

tolto: Art. 13-bis.

tolto: La Compagnie estere - le quali non siano gia' state riconosciute nel Regno, secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio - quando chiedano patente di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

tolto: Saranno parimente soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle Compagnie munite di patente di vettore. Le Compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale, dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.

tolto: Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

tolto: Art. 13-ter.

tolto: Le licenze consolari di cui all'art. 19 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sara' devoluto integralmente al fondo per l'emigrazione.

tolto: Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al disopra di cinquanta, andra' soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

tolto: In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda e' di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

tolto: All'applicazione di dette ammende e' estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433, ultimo alinea del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si puo' ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

tolto: Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la Regia capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sara' concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.

tolto: Art. 13-quater.

tolto: Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potra' sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalita'. Il provvedimento sara' preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.

tolto: Il Regio decreto dovra' essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

tolto: Art. 16-bis.

tolto: Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sara' sottoposto al pagamento di una tassa di concessione di L. 50 che sara' attribuita interamente al fondo per l'emigrazione.

tolto: Art. 28.

tolto: E' dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

tolto: Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle Amministrazioni estere, purche' si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validita' di un anno e del valore di una lira.

tolto: Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avra' diritto e determinate le norme di tali concessioni.

tolto: Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribute al Fondo per l'emigrazione.

tolto: Questo fondo sara' investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

tolto: La parte a cio' destinata e' tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

tolto: I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

tolto: Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verra' presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

tolto: Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'Amministrazione e contabilita' dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

tolto: Il fondo per l'emigrazione e' messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblichera' ogni anno una relazione che sara' presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

tolto: Art. 32-bis.

tolto: Il regolamento sull'emigrazione - fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, determinera' pure:

tolto: a) il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;

tolto: b) le modalita' per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'amministrazione della marina ed il fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due amministrazioni;

tolto: c) le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;

tolto: d) i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della R. marina;

tolto: e) le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel R. commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;

tolto: f) le modalita' per gli incarichi ai Regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

tolto: g) le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;

tolto: h) i mezzi e le modalita' per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

tolto: i) le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti;

tolto: l) le norme per la scelta e la destinazione degli ispettori all'estero previsti dagli articoli 12 e 29 e per il passaggio nel ruolo degli ispettori degli addetti di emigrazione ritenuti idonei;

tolto: m) le norme per l'applicazione dell'art. 29 della legge nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo II della legge stessa;

tolto: n) le norme per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee inscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e del regolamento sull'emigrazione;

tolto: o) le norme par i noli di ritorno degli emigranti;

tolto: p) le norme per il coordinamento delle istituzioni di assistenza a favore della emigrazione continentale.

tolto: Art. 33.

tolto: Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'art. 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, e' sostituito il seguente:

tolto: Il servizio della leva all'estero e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche e consolari e si svolgera' con le norme seguenti:

tolto: 1. Gli inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. Legazione od il R. Consolato piu' vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

tolto: 2. Gli inscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima di aver compiuto il sedicesimo anno di eta' in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finche' duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni pero' che vorranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

tolto: 3. I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno, prima di aver compiuto il 32° anno di eta', devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto, se appartenenti all'armata, e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

tolto: I dotti militari, pero', che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, pero', essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se cio' sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformita' cogli ordinamenti del R. esercito.

tolto: 4. I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle RR. autorita' diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.

tolto: 5. Gli inscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno di eta', saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi pero' saranno inscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

tolto: 6. Il regolamento determinera' i casi in cui gli inscritti di leva non contemplati nel precedente n. 2 possono, so arruolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre pero' il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° anno di eta'.

tolto: 7. Gli inscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella seconda categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

tolto: Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di eta', essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

tolto: Rientrando in Italia dopo la detta eta', essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale, con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

tolto: Art. 33-bis.

tolto: I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria dall'art. 1 della vigente legge sull'emigrazione.

tolto: Art. 33-ter.

tolto: L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel Regno.

tolto: Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, puo' essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

tolto: Disposizioni transitorie.

tolto: Art. 38-bis.

tolto: Il Governo del Re e' autorizzato ad eseguire con decreto reale le variazioni che sono necessarie negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Luzzatti - Di San Giuliano - Fani - Facta - Tedesco - Spingardi - Leonardi-Cattolica - Raineri.

tolto: Visto, Il guardasigilli: Fani.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;538~artunico · fonte del testo

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