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E' pure espressamente stabilito che la somma di lire trecentosessantamila di cui ai precedenti articoli 2 e 3, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovra', ogni ragione od eccezione rimossa, essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilita' finale dei lavori risultera' che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovra' andare a sollievo dell'onere dello Stato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
