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Il pagamento della prima annualita', di cui all'articolo precedente verra' fatta soltanto quando il palazzo sara' completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprieta' allo Stato e ad ogni modo non prima del luglio 1911, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarita' di tutti i lavori ed impianti progettati dovra' risultare da apposito verbale da redigersi d'accordo con l'Ufficio comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica e con un rappresentante del R. demanio.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
