Art. 5 (Allegato F)
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E' pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 200,000 con i relativi interessi, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto; e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovra', ogni ragione od eccezione rimossa, essere a carico del Comune, mentre se dalla contabilita' finale dei lavori risultera' che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovra' andare a sollievo dell'onere dello Stato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
