Art. 10 (Allegato F)
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Qualora per eventuali divergenze fra il Comune e lo Stato, quest'ultimo ritardasse o sospendesse, del tutto o in parte, il pagamento delle annualita' da versarsi alla Cassa di risparmio secondo il termine pattuito, il Comune si obbliga di corrispondere puntualmente del proprio al detto Istituto le annualita' intere o la differenza alle convenute scadenze, fino alla totale concorrenza delle somme dall'Istituto medesimo somministrate, comprensive degli interessi, e tutto cio' senza obbligo di contestazione o di costituzione in mora.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
