Art. 9 (Allegato E)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo si impegna nei limiti della legge e dei regolamenti a far dichiarare di pubblica utilita' le espropriazioni di immobili che si renderanno necessarie per la esecuzione del progetto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
