Art. 3 (Allegato E)
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La detta somma di L. 500,000 verra' anticipata dal Comune, al quale sara' rimborsata dallo Stato in cinque annualita' eguali, comprensive dell'interesse annuo del 4 per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, restando espressamente stabilito:
- a)che il pagamento della prima annualita' vorra' fatto soltanto quando il palazzo sara' completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprieta' allo Stato, beninteso che la consegna e la constatazione del compimento e della regolarita' di tutti i lavori ed impianti accessori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ingegnere direttore dei lavori per conto del Comune, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica e con un rappresentante del R. demanio.
- b)che all'infuori degl'interessi gravanti sulle cinque annualita', come sopra convenuto, nessun altro onere dovra' far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune sia per le espropriazioni, sia per la esecuzione di tutti i lavori.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
