Art. 2 (Allegato E)
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La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, viene stabilita in L. 500,000 (lire cinquecentomila) compresa l'area occorrente, e compresi altresi' gl'impianti del riscaldamento e dell'acqua, nonche' le condotture principali per l'illuminazione, restando ogni eccedenza a carico del Comune.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
