Art. 11 (Allegato E)
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[1]Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovra' regolare la costruzione dell'edificio saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmale per reciproca garanzia.
[2]Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'archivio di Stato.
[3]Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
