Art. 4 (Allegato C)
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[1]E' pure espressamente convenuto che la detta semina di L. 350,000, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza per qualunque titolo dovra' - ogni ragione ed eccezione rimosssa - essere a carico del Comune.
[2]Rimane inoltre stabilito che qualora dalla contabilita' finale risulti che le spese accertate per l'esecuzione dei lavori e per gl'impianti ed accessori di cui all'art. 2, escluse tutte quelle relative all'area ed all'espropriazione, siano inferiori a L. 280,000 (duecentottantamila), l'economia conseguita dovra' andare a sollievo dell'onere dello Stato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
