Art. 3 (Allegato C)
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La detta somma di L. 350,000 verra' anticipata dal Comune, al quale sara' rimborsata dallo Stato in cinque annualita' eguali, comprensive dell'interesse annuo del 3.75 per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, restando espressamente stabilito:
- a)che il pagamento della prima annualita' verra' fatto soltanto quando il palazzo sara' completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprieta' allo Stato, bene inteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarita' di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica e con un rappresentante del R. demanio.
- b)che nessun altro onere dovra' far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune all'infuori degl'interessi gravanti sulle cinque annualita', come sopra convenuto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
