Art. 5 (Allegato B)
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La somma di L. 160,000 pei lavori di cui all'art. 3 verra' anticipata dal Comune al quale sara' rimborsata dallo Stato in cinque annualita' eguali, comprensive dell'interesse annuo del tre e cinquanta per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, e quindi dell'ammontare in cifra tonda di L. 35,437 ciascuna, restando espressamento stabilito:
- a)che il pagamento della prima annualita' verra' fatto soltanto quando il palazzo, completato con tutti i lavori e impianti progettati, sara' consegnato in libera e piena proprieta' allo Stato, ed a ogni modo non prima del luglio 1911, beninteso che la detta consegna e la constatazione del regolare eseguimento dei lavori ed impianti predetti, dovra' risultare da apposito verbale da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, coll'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e con un rappresentante del R. demanio.
- b)che all'infuori degli interessi gravanti sulle annualita' convenute nessun altro onere dovra' far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno, per qualsiasi titolo, anticipate dal Comune.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
