Art. 10 (Allegato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'alta sorveglianza dei lavori e' devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto ed a spese dello Stato.
[2]Il Comune dovra' provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e per la tenuta della contabilita' con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dal genio civile.
[3]Lo Stato si manterra' estraneo alle vertenze che potessero sorgere tra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile.
[4]Le eventuali divergenze tra il Comune e lo Stato saranno risolute con le norme stabilite dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, allegato F; dal regolamento per la direzione, contabilita' e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.
Testo in vigore dal 8 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
