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[1]Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione.

[2]Le modalita' tecniche di applicazione della presente legge e del regolamento a singoli prodotti o gruppi di prodotti, i requisiti a cui questi devono corrispondere per essere accompagnati dal marchio nazionale, gli imballaggi e i modi del loro confezionamento, le modalita' di apposizione del marchio, sono determinati da norme speciali, da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

[3]Analogamente deve procedersi in tutti i casi di modificazioni alle norme predette.

[4]Le norme speciali e loro modificazioni sono soggette a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art17 · fonte del testo

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