Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1974 al 6 giugno 2012. 261 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le regioni favoriranno, anche con la collaborazione degli enti di sviluppo, enti locali, comunita' montane, associazioni e consorzi, la costituzione di cooperative di servizio per l'organizzazione della produzione zootecnica, per l'assistenza tecnica e finanziaria ai soci, e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici, da parte di imprenditori agricoli che conducono o istituiscono allevamenti bovini e ovini. Le cooperative di cui al comma precedente svolgeranno in particolare i seguenti compiti:
tolto: a) reperimento dei vitelli, sia allo scopo di una razionalizzazione della loro commercializzazione, sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;
tolto: b) emanazione di direttive tecniche per l'allevamento e assistenza sanitaria alle aziende associate;
tolto: c) approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;
tolto: d) assistenza finanziaria agli allevatori consociati anche mediante attivita' di intermediazione con gli istituti di credito;
tolto: e) ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;
tolto: f) macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;
tolto: g) fornitura di materiale spermatico e intervento fecondativo per la produzione di vitelli ottenuti per incrocio fra tori di razze da carne e vacche di razze da latte, nonche' per la fecondazione di manze di eta' non superiore ai mesi diciotto;
tolto: h) trasformazione del latte e commercializzazione dei prodotti derivati. Le cooperative di servizio di cui al presente articolo potranno riunirsi in un organismo nazionale a base consortile regolato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile ai fini del collegamento e del coordinamento delle iniziative assunte a livello locale. Per i fini di cui al presente articolo le regioni potranno disporre adeguate forme di incentivi e contributi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1974-04-18;118~art3 · fonte del testo
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