Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente puo' predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purche' nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito. Il piano e' sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facolta', che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente. 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 20 gennaio 1970, n.4, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 85

1

Il D.L. 20 gennaio 1970, n.4, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la presentazione da parte dello studente del piano di studio di cui all'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e' fissato al 28 febbraio 1970."

L. 30 novembre 1970, n.924

2

La L. 30 novembre 1970, n.924, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La validita' dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e' prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facolta' e' fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico."

Testo vigente dal 10 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1970 al 10 dicembre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 novembre 1970, n.924

    La L. 30 novembre 1970, n.924, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La validita' dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e' prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facolta' e' fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-11;910~art2 · fonte del testo

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