Per assicurare il funzionamento degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione nei valichi di confine di cui all'articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il Ministero dei trasporti e' autorizzato ad assumere, per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio entro il limite massimo di centoventi unita' da destinare agli uffici anzidetti.

Testo vigente dal 18 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;467~art12 · fonte del testo

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