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[1]Con decreti Reali da presentarsi al Parlamento per la ratifica, il Governo del Re potra' stanziare nel bilancio dei Lavori pubblici i fondi necessari al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1, indipendentemente dalle somme gia' assegnate nel detto bilancio per il dodicennio dal 1924-25 al 1935-36.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1925.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Volpi - Giuriati.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
