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[1]A cominciare dall'anno 1908 nei ruoli principali dell'imposta terreni per i Comuni, di cui all'articolo precedente, verra' omessa od inscritta in meno, sino alla concorrenza delle rispettive quote del credito della Provincia, determinate come all'articolo stesso, la sovraimposta provinciale risultata a carico di ciascun Comune dal riparto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1900, n. 449.
[2]Per i Comuni, la cui quota del credito della Provincia fosse superiore all'ammontare della rispettiva sovrimposta provinciale, verra' inscritta in meno nei suindicati ruoli, entro i limiti della residua quota di detto credito, altrettanta imposta erariale.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
