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Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sara' iscritta la somma di L. 300,000 (a calcolo) destinata esclusivamente al servizio delle pensioni, indennita' ed assegni di disponibilita' da liquidarsi in conformita' delle disposizioni di questa legge.
Testo in vigore dal 13 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
