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[1]Gli straordinari ed avventizi che non vengano licenziati formeranno una classe transitoria, conservando ciascuno l'assegno attuale che sara' aumentato di un decimo ad ogni sessennio a partire dal 1° gennaio 1910.
[2]Tutti costoro potranno sempre prender parte, anche se abbiano superato l'eta' prescritta, ai concorsi per ammissione nella carriera d'ordine; ed altresi' ai concorsi per ammissione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, qualora abbiano i titoli di studio necessari per l'ammissione nell'una o nell'altra di queste due categorie.
[3]Gli straordinari compresi nella tabella A allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1903-904 e successivi con la qualifica di scritturali e di scrivani, che non vengano licenziati, saranno nominati, con norme da stabilirsi per decreto Reale, ai posti di applicato che sono o si renderanno vacanti.
[4]Nel caso di licenziamento, in seguito a proposta del Comitato, per l'art. 1, come anche nel caso di volontario ritiro, per l'art. 5 sara' in facolta' del ministro di concedere, una volta tanto, agli straordinari e avventizi una indennita' che potra' variare da 500 a 2000 lire, secondo la natura e la durata del servizio prestato, e secondo che particolari circostanze consiglino un trattamento speciale.
Testo in vigore dal 13 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
