Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1985 al 20 aprile 2006. 301 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo e' stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ed aree ove devono essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti dimensionali e di sicurezza. Per l'esecuzione delle opere, la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza, e' autorizzato il ricorso all'istituto della concessione ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni. La scelta delle aree e degli immobili non conformi alle previsioni urbanistiche e' disposta con deliberazione del consiglio comunale competente, da adottarsi entro quaranta giorni dalla richiesta avanzata dal predetto servizio tecnico centrale o dal provveditorato regionale alle opere pubbliche. Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione; la stessa e' esaminata con procedura d'urgenza e approvata comunque entro trenta giorni da parte della regione. Ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, nei successivi novanta giorni il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno. L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, sono integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;336~art6 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.