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[1]La graduale diminuzione degli impiegati fuori ruolo si effettuera' colla progressiva riduzione dei posti rispettivi a cominciare dalle ultime classi, giusta le seguenti norme.
[2]A misura che si verificheranno vacanze, sia nei ruoli organici sia fra gli impiegati fuori ruolo, verranno effettuate le conseguenti promozioni, agli effetti delle quali gli impiegati tutti contemplati ai precedenti articoli 1 e 3 saranno considerati come formanti un unico ruolo.
[3]A promozioni ultimate si dovranno, se del caso, operare i necessari movimenti affinche' i quadri organici rimangano al completo e le vacanze vengano a risultare negli ultimi posti fuori ruolo che saranno di conseguenza soppressi.
Testo in vigore dal 9 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
