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[1]Gli impiegati fuori ruolo di cui all'art. 3 saranno di massima adibiti ai lavori ed ai servizi occorrenti per gli armamenti e le opere di fortificazione.
[2]La spesa per le relative competenze verra', ad ogni esercizio, ripartita con la legge di bilancio fra i capitoli della parte straordinaria del bilancio che provvedono ai lavori ed alle opere in discorso.
[3]Per l'esercizio 1910-911 sara' al riguardo provveduto con decreto del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 9 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
