Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito. Per i sottufficiali dell'Esercito restano ferme le norme per essi previste.

Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;808~art2 · fonte del testo

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