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[1]E' data facolta' di nominare con R. decreto applicati delle amministrazioni militari dipendenti dell'ultima classe, dopo tutti quelli esistenti alla data della nomina, con le norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 2 giugno 1904, n. 217, quegli operai della farmacia centrale e dell'Istituto geografico militare, i quali alla pubblicazione di detta legge ne avevano gia' i requisiti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 maggio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Spingardi - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
