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[1]Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la maggiore spesa di L. 350,820 per l'esercizio 1909-1910 e di L. 570,850 per l'esercizio 1910-911 da inscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi suddetti.
[2]La ripartizione delle dette somme fra i vari capitoli sara' fatta con decreto Ministeriale del tesoro.
Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
