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[1]Fintantoche' il numero dei posti di applicati delle Amministrazioni militari dipendenti e di ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sia ridotto a quello indicato nel terzo comma del presente articolo, ai sottufficiali in servizio sedentario, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 483, sara' devoluta la meta' dei posti che si faranno vacanti nei ruoli di tali personali. L'altra meta' sara' temporaneamente riservata ai sottufficiali che non optarono per la legge 19 luglio 1906, n. 372, e che hanno diritto a conseguire l'impiego civile in conformita' dell'art. 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328.
[2]Qualora per mancanza di sottufficiali aspiranti al servizio sedentario non si potessero ricoprire i posti che fossero o si facessero vacanti nei ruoli anzidetti, i posti stessi potranno essere conferiti in piu' ai sottufficiali di cui al comma precedente.
[3]Collocati in impiego tutti i sottufficiali che vi hanno diritto, la meta' dei posti che diverranno vacanti saranno eliminati, sino a ridurre il numero dei posti di applicati delle amministrazioni militari dipendenti e di ufficiali d'ordine dei magazzini, compresi quelli occupati da sottufficiali in servizio sedentario rispettivamente a 1600 e a 350.
[4]I posti da assegnarsi ai sottufficiali in servizio sedentario e quelli da eliminarsi definitivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.
Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
