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La presente legge avra' applicazione dal 1° gennaio Gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione della legge stessa e da successive promozioni fino al 1° luglio 1911, che superino in complesso le L. 300, saranno corrisposti sino a L. 300 dal 1° gennaio 1910 o dalla data delle promozioni successive: e per il rimanente dal 1° luglio 1911.
Testo in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
