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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'Ente edilizio di Reggio Calabria resta esonerato per l'anno 1940 dall'obbligo di effettuare l'accantonamento del 15 per cento di cui all'art. 28 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella legge 13 aprile 1925-III, n. 473.
[9]L'accantonamento straordinario del 10 per cento disposto dal secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 113, dovra' iniziarsi con l'esercizio 1941 e sara' effettuato fino a raggiungere l'importo stabilito dal comma stesso, aumentato dell'importo corrispondente all'accantonamento ordinario omesso nell'esercizio 1940 in applicazione della presente legge.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 17 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
