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[1]E' data facolta' al Governo del Re di introdurre nel vigente statuto della Banca, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le modificazioni necessarie per renderlo conforme alla legge stessa e per assicurare il raggiungimento degli scopi dell'istituto.
[2]Tali modificazioni e le successive saranno approvate per decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quello del tesoro sentito il parere del Consiglio di Stato.
[3]Nel decreto di approvazione delle modificazioni al vigente statuto saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa sull'istituto, che e' affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e quelle per lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la revoca del direttore nei casi di violazione della legge, dei regolamenti, dello statuto, o nei casi di altri atti che potrebbero compromettere gli interessi della Banca.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 5 luglio 1908.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]F. Cocco-Ortu. Carcano. Lacava.
[8]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
