Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' confermata alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia la facolta' di emettere, previa autorizzazione dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, titoli di obbligazione fruttiferi e ammortizzabili in un periodo di tempo non superiore a 50 anni, per una somma non superiore al capitale di sei milioni, di cui al precedente articolo.
[2]Il loro rimborso e' garantito da tutte le attivita' della Banca mineraria, salvo il diritto di prelazione concesso al Banco di Sicilia con l'art. 23, parte IV, della legge 15 luglio 1906, n. 333.
[3]La misura massima dell'interesse sulle obbligazioni e le modalita' e le norme relative alla emissione, al collocamento ed al rimborso, mediante estrazione a sorte, delle obbligazioni stesse, saranno stabilite con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
