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[1]Il capitale della banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, costituita in forza degli articoli 2 e 23 della legge 15 luglio 1906, n. 333, relativa al consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, e' aumentato da quattro a sei milioni di lire.
[2]La somma di lire 2,000,000, costituente il detto aumento, sara' fornita dal Tesoro dello Stato, senza interesse, in due eguali rate da versarsi: la prima quando risulteranno collocate tante obbligazioni che la Banca e' autorizzata ad emettere, quante ne occorrono per raggiungere un valore nominale complessivo non inferiore a 2,000,000 di lire; la seconda quando saranno ulteriormente collocate obbligazioni per almeno due altri milioni di lire.
[3]La indicata somma di lire 2,000,000 sara' restituita allo Stato in venti annualita' a partire dall'undecimo anno dell'anticipazione.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
