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Le disposizioni degli articoli 19 e 27 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e dell'art. 7 (gia' 6) del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, convertito nella legge 11 dicembre 1927, n. 2309, sono applicabili a tutte le operazioni che l'Istituto per i ricevitori compia nell'interesse dell'Istituto nazionale di mutualita' e previdenza.
Testo in vigore dal 27 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
