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[1]All'Ente finanziario dei Consorzi agrari sono applicabili le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, 2085.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data al Cairo, addi' 23 febbraio 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Acerbo - Jung
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 27 marzo 1933 al 16 dicembre 2009
