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[1]All'art. 1 della legge 30 maggio 1932, n. 752, e' sostituito il seguente:
[2]« E' istituito un Ente finanziario dei Consorzi agrari con sede in Roma.
[3]« L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura agevolando il migliore assetto finanziario dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, ed a tal fine il contributo dello Stato, di cui all'art. 2, lettera a), non potra' essere investito che in crediti ed in attivita' di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari ed in operazioni di assestamento dei bilanci dei Consorzi agrari ».
Testo in vigore dal 27 marzo 1933 al 16 dicembre 2009
