Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 1 della legge 30 maggio 1932, n. 752, e' sostituito il seguente:

[2]« E' istituito un Ente finanziario dei Consorzi agrari con sede in Roma.

[3]« L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura agevolando il migliore assetto finanziario dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, ed a tal fine il contributo dello Stato, di cui all'art. 2, lettera a), non potra' essere investito che in crediti ed in attivita' di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari ed in operazioni di assestamento dei bilanci dei Consorzi agrari ».

Testo in vigore dal 27 marzo 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-02-23;170~art1 · fonte del testo

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