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[1]Con decreti Reali, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la giustizia di concerto con il Ministro per le finanze, sara' provveduto:

  • a)alla definitiva sistemazione dei servizi costituenti l'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la citta' di Roma;
  • b)alla diversa organizzazione dei servizi e degli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

[2]Alla sistemazione ed alla organizzazione sopra cennate si dovra' provvedere senza aumento di personale.

Testo in vigore dal 23 aprile 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-04-14;514~art2 · fonte del testo

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