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[1]Il primo comma dell'art. 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, e' modificato come segue:

[2]«I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui e' stata inscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo».

Testo in vigore dal 25 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1192~art4 · fonte del testo

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