All'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato ed integrato dalle successive leggi 18 febbraio 1963, n. 304 e 27 luglio 1967, n. 668, sono aggiunti i seguenti commi: "La facolta' di cui al precedente comma, di mettere a concorso anche i posti che si renderanno vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nell'anno successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nei due anni successivi al bando medesimo, puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anche in mancanza di disponibilita' nell'organico e nell'oltre organico alla data del bando di concorso. Per le qualifiche per le quali, a norma del successivo articolo 17, e' prescritto il conseguimento di abilitazioni a determinati servizi ovvero e' richiesta la frequenza a corsi di formazione istituiti dall'Azienda, l'assunzione puo' essere effettuata con anticipo, non superiore comunque a tre mesi, rispetto al verificarsi delle vacanze".

Testo vigente dal 14 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-06;197~art9 · fonte del testo

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