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Quando nessuna delle parti abbia provveduto nel termine ivi previsto a quanto prescrive l'art. 198 del R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, il giudice puo' rimettere in termine, fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la parte che dimostri di non aver potuto adempiere a quanto sopra perche' l'unico suo difensore si trovava sotto le armi.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
