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[1]Ad introdurre nel bilancio dell'esercizio 1907-908 gli aumenti di cui al precedente articolo, sara' provveduto mediante decreto del ministro del tesoro, su proposta del ministro della marina, in guisa che gli aumenti specificati nell'annessa tabella A, e gia' inscritti, per le cause enumerate nel precedente art. 1, nello stato di previsione suddetto, con corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo n. 73 (Materiale per la costruzione delle nuove navi e manutenzione delle navi esistenti) siano ripristinati a favore del capitolo medesimo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CARCANO. C. MIRABELLO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 17 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
