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[1]Per le espropriazioni di fabbricati e terreni l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili sara' determinata nel modo indicato dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli.
[2]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2350, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanze del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
