Art. 44 — Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte

Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica e' elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni.5b

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 agosto 1964, n. 720

5b

La L. 10 agosto 1964, n. 720 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo statale annuo, fissato in L. 28.000.000 dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059, e dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, e' elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a L. 48.000.000."

Testo vigente dal 20 settembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1962 al 20 settembre 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 agosto 1964, n. 720

    La L. 10 agosto 1964, n. 720 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo statale annuo, fissato in L. 28.000.000 dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059, e dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, e' elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a L. 48.000.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art44 · fonte del testo

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